Leasing finanziario
La Società di Leasing acquista dal Fornitore un bene strumentale e lo cede in locazione all'Utilizzatore, per un periodo di tempo stabilito.
L'Utilizzatore si impegna a pagare i canoni alla Società di leasing per tutto il periodo stabilito nel contratto; al termine del periodo può essere esercitata dall'Utilizzatore l'opzione di riscatto, con la definitiva acquisizione della proprietà del bene.
La proprietà del bene è della Società di leasing.
Tipologia del contratto di Leasing finanziario
Il contratto di leasing finanziario deve avere per oggetto un cespite ammortizzabile e fungibile, quindi interventi quali la manutenzione e l'assistenza non possono essere inseriti nel contratto. Può prevedere un maxicanone iniziale che solitamente va dal 10% al 30%, oppure può essere a canoni costanti anticipati. L'opzione di riscatto è pari all'1% del valore del bene oggetto del contratto, salvo deroghe concesse dalla Società di leasing.
La durata del contratto non può essere inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento del bene per tutti i soggetti con reddito d'Impresa; non si applica tale regola per le aziende agricole.
Il valore del riscatto deve essere ammortizzato secondo le aliquote previste dall'attività merceologica dell'Utilizzatore mentre il maxicanone iniziale deve essere "riscontato".
1 Leasing s.r.l. Cod. Fisc./P.IVA/C.C.I.A.A. reg. imp. di Milano n. 12428760156
Sede legale e amministrativa Via Cavour n.22 - 20064 Gorgonzola (Mi)
Cap. Soc. interamente versato € 10.400,00
©Copyright 1998 1 Leasing s.r.l. - Sito web realizzato da Gianluca Beccati - tutti i diritti riservati.