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Leasing finanziario

La Società di Leasing acquista dal Fornitore un bene strumentale e lo cede in locazione all'Utilizzatore, per un periodo di tempo stabilito.

L'Utilizzatore si impegna a pagare i canoni alla Società di leasing per tutto il periodo stabilito nel contratto; al termine del periodo può essere esercitata dall'Utilizzatore l'opzione di riscatto, con la definitiva acquisizione della proprietà del bene.

La proprietà del bene è della Società di leasing.

Tipologia del contratto di Leasing finanziario

Il contratto di leasing finanziario deve avere per oggetto un cespite ammortizzabile e fungibile, quindi interventi quali la manutenzione e l'assistenza non possono essere inseriti nel contratto. Può prevedere un maxicanone iniziale che solitamente va dal 10% al 30%, oppure può essere a canoni costanti anticipati. L'opzione di riscatto è pari all'1% del valore del bene oggetto del contratto, salvo deroghe concesse dalla Società di leasing.

La durata del contratto non può essere inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento del bene per tutti i soggetti con reddito d'Impresa; non si applica tale regola per le aziende agricole.

Il valore del riscatto deve essere ammortizzato secondo le aliquote previste dall'attività merceologica dell'Utilizzatore mentre il maxicanone iniziale deve essere "riscontato".

 

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